In Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 è stato pubblicato il dm 9 agosto 2016, contenente le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere superiori a 25 posti letto, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139.
Prevenzione incendi alberghi: classificazione
Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per alberghi si applicano alle seguenti attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto:
- alberghi
- pensioni
- motel
- villaggi albergo
- residenze turistico – alberghiere
- studentati
- alloggi agrituristici
- ostelli per la gioventù
- bed & breakfast
- dormitori
- case per ferie
Ai fini della presente regola tecnica verticale di prevenzione incendi per alberghi, le attività sono classificate come segue:
- in relazione al numero di posti letto “p”
- in relazione alla massima quota dei piani “h”
Si devono applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione in esse definite.
Le nuove regole entreranno in vigore il 22 settembre 2016.