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Scadenza permesso di costruire, SCIA, DIA, CILA: quando è possibile ottenere una proroga?

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Il regime dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti (permesso di costruire, SCIA, DIA, CIL e CILA) è definito a livello nazionale dal dpr 380/2001 (testo unico edilizia).

I titoli abilitativi, permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL e CILA, hanno una durata limitata nel tempo.

Tuttavia, esistono casi in un cui è possibile chiedere una proroga per l’inizio o l’ultimazione dei lavori.

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Durata e proroga dei titoli abilitativi: il quadro normativo nazionale

Di seguito analizziamo la durata e la possibilità di proroga per i diversi titoli abilitativi previsti dal testo unico.

Permesso di costruire, scadenze e proroghe

L’art. 15 del dpr 380/2001 disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire; il comma 2 indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:

  • inizio lavorientro 1 anno dal rilascio del titolo
  • fine lavorientro 3 anni dall’inizio dei lavori
  • proroga: è prevista la possibilità di richiedere una proroga. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali:

  • mole dell’opera da realizzare
  • particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera
  • difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori
  • finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

DIA, scadenze e proroghe

In merito alla DIA (Denuncia di inizio attività), l’art. 23 del dpr 380/2001 stabilisce i seguenti termini:

  • inizio lavori: entro 30 giorni dalla presentazione della DIA
  • fine lavori: efficacia di 3 anni dall’inizio dei lavori
  • proroga: in caso di omessa conclusione dei lavori oggetto della DIA, la parte di intervento non ultimata è soggetta a una nuova denuncia (art. 23 comma 2).

SCIA, scadenze e proroghe

Ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e 22/23 bis del dpr 380/2001, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha la seguente durata:

  • inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della SCIA o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri
  • fine lavori: non è espressamente specificato il termine (né dal testo unico né dalla legge 241/90). Tuttavia, avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia pari a 3 anni
  • proroga: non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a nuova SCIA

CIL/CILA: inizio e fine

La durata dei termini nel caso di comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è stabilita dagli artt. 6 e 23 bis del dpr 380/2001:

  • inizio lavoriimmediatamente dopo la presentazione della CILA o CIL o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri
  • fine lavori: non è fissato a livello nazionale un termine di legge per CIL e CILA
  • proroga: non è prevista a livello nazionale, non essendo prevista la scadenza

La proroga straordinaria prevista dal decreto del Fare

L’art. 30 della la legge 98/2013, di conversione del dl 69/2013 (decreto del Fare), ha introdotto alcune misure per fronteggiare la crisi nel settore delle costruzioni.

In particolare, è stata prevista:

  • una proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del dlgs 69/2013)
  • una proroga di 3 anni per le convenzioni di lottizzazione

Entrambe le proroghe sono applicabili dal 21 agosto 2013 (entrata in vigore della legge 98/2013).

Si tratta di una proroga straordinaria che si differenzia dalla cosiddetta proroga ordinaria prevista all’art. 15 del dpr 380/2001.

Diversamente da quanto previsto in via ordinaria l’interessato non dovrà presentare nessuna richiesta né specificare alcuna motivazione; non dovrà neanche attendere un provvedimento di concessione. La richiesta di proroga non è soggetta ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale ma opera di diritto e in via automatica.

Solo nel caso della proroga di 2 anni è richiesto che:

  • venga inoltrata una mera comunicazione con la quale l’interessato informi l’amministrazione comunale della volontà di usufruire della proroga
  • i termini di inizio/ultimazione non devono essere ancora decorsi al momento della comunicazione
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati

Inoltre, nel decreto (comma 4 art. 30) viene specificato che la proroga, come introdotta dal decreto, si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività.

Titoli abilitativi, il quadro normativo regionale

La proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori prevista dal decreto del Fare ha ormai quasi esaurito la sua efficacia.

Alcune Regioni hanno introdotto normative autonome, più ampie rispetto a quella statale; sono previsti termini più lunghi per la durata o condizioni più favorevoli per l’ottenimento della proroga (ad esempio in Emilia Romagna, Sicilia, Umbria…).

Inoltre, in alcune Regioni è possibile richiedere la proroga anche per la DIA e la SCIA.

Fonte


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