Un condomìnio citava l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori per ottenerne il risarcimento dei danni dovuti alla cattiva esecuzione delle opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale.
Il Tribunale di primo grado condannava entrambi i convenuti in solido. Successivamente la Corte d’Appello di Torino determinava la quota di responsabilità da attribuire al direttore dei lavori in misura pari al 30%.
Il direttore dei lavori ricorreva in Cassazione.
Responsabilità direttore dei lavori, la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 respinge il ricorso del direttore dei lavori.
La Corte ritiene che, in tema di contratto di appalto, nel caso in cui il danno subito dal condomìnio sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, entrambi devono rispondere solidalmente dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.
Per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento. Risulta irrilevante che le azioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.
In particolare la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cc., secondo cui:
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone , tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Pertanto la Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino. Ritiene che il direttore dei lavori sia responsabile in solido con l’impresa e che debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
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