La nomina dell’addetto al primo soccorso è sempre in carico al datore di lavoro (art. 18 dlgs 81/2008).
Il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente e in base alle dimensioni e ai rischi, indica il numero adeguato di addetti al primo soccorso da nominare.
Interpelli Enea sull’obbligo di nomina dell’addetto al primo soccorso
L’Enea ha avanzato un quesito alla Commissione interpelli circa l’obbligatorietà della nomina dell’addetto al primo soccorso e della relativa informazione e formazione a carico del datore di lavoro che:
abbia mantenuto la camera di medicazione ai sensi dell’articolo 30 del dpr 303/1956 composta da un medico competente e da infermieri professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio
Risposta della commissione interpelli sull’obbligo di nomina dell’addetto al primo soccorso
Oltre al dlgs 81/2008, la normativa a cui fare riferimento è il dm 388/2003 che individua, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C:
- le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso
- i requisiti del personale addetto e della sua formazione
- i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno ed esterno
Tale formazione è affidata al personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale.
Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso (art. 18 dlgs 81/2008).
Questo perché i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal dm 388/2003.
Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico (art. 37 dlgs 81/2008) in quanto è già previsto l’obbligo di aggiornamento professionale ECM per il personale sanitario.
Clicca qui per scaricare l’interpello 25 ottobre 2016, n. 19