Obbligatoria la frequenza di un corso di formazione entro il 31 dicembre 2018 per i certificatori energetici già iscritti negli elenchi regionali. Ecco i contenuti minimi
Per i certificatori energetici, aventi titolo di studio (di cui all’articolo 2 co. 4 del dpr 75/2013) e già iscritti all’elenco regionale, la regione Puglia prevede l’obbligo di frequenza di un corso di formazione entro il 31 dicembre 2018.
Questo quanto stabilito dalla legge regionale 27 marzo 2018, n. 6 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 30 marzo 2018) recante:
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale).
Obbligo corso di aggiornamento
In particolare, per quanto riguarda i certificatori energetici, l’art. 3 stabilisce che:
Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013.
Contenuti minimi
Per i contenuti minimi si farà riferimento, quindi, a quelli elencati nel modulo I e II del dpr 75/2013, ossia:
I Modulo
- La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici
- Le procedure di certificazione
- La normativa tecnica
- Obblighi e responsabilità del certificatore
II Modulo
- Il bilancio energetico del sistema edificio impianto
- Il calcolo della prestazione energetica degli edifici
- Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione
Ulteriori disposizioni della legge regionale
La legge dispone, inoltre, che la Regione deve individuare nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.
Infine, prevede che a partire dal 1° gennaio 2019 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.
Le disposizioni della legge regionale entrano in vigore il 14 aprile 2018.
Clicca qui per scaricare la legge regionale della Puglia 27 marzo 2018, n. 6