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Esonero dalla formazione professionale obbligatoria 2018: chi ha diritto e come si fa

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Formazione professionale obbligatoria: 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il testo unico (leggi qui il documento) del Cni che determina l’aggiornamento della competenza professionale per gli ingegneri e sostituisce le disposizioni precedenti, come la circolare n.722 27 aprile 2016.

In questo articolo vediamo come il nuovo Regolamento si esprime sulle varie possibilità di esonero dalla formazione professionale (e sul conseguente ottenimento di crediti formativi professionali), nonché su chi ha diritto a chiedere l’esonero e come farlo.

Formazione professionale obbligatoria, esoneri

Tutte le tipologie di istanze di esonero dalla formazione professionale obbligatoria devono essere presentate all’Ordine entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso sono accettate istanze tardive. L’esonero dalla formazione professionale consente una riduzione dei Cfp detratti a fine anno pari a 2.5 per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 termina il 09/04/16 incluso). Non si può chiedere revoca per un esonero già concesso.

Chi partecipa a eventi di formazione per ingegneri durante il periodo di esonero (eccettuati l’esonero per malattia cronica e l’assistenza per malattia cronica), non acquisisce i Cfp previsti. La partecipazione all’evento è comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti. Si ottengono i 15 Cfp per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa-professionale solo se l’attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno, al netto di eventuali esoneri. Riguardo ai dati sensibili trasmessi dagli iscritti, si rimanda all’obbligo vedi D.Lgs. 196/2003.

Indice delle tipologie di esonero:

  • Maternità o paternità
  • Malattia o infortunio
  • Gravi malattie invalidanti
  • Assistenza a persone con grave malattia cronica
  • Zone colpite da catastrofi naturali
  • Lavoro all’estero
  • Servizio militare volontario e servizio civile

Esonero formazione professionale per maternità o paternità

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, all’esonero di un massimo di 12 mesi dalla formazione professionale obbligatoria, esonero da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino. L’esonero per singolo figlio è frazionabile solo in caso di entrambi i genitori iscritti all’Albo (che possono fruire di frazioni di esonero – 2.5 Cfp/mese – per 12 mesi complessivi anche su periodi non continuativi).

L’esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo. Per adozioni o affidi, l’esonero è concesso per un massimo di 12 mesi, da computare entro i primi due anni dalla data di adozione o affido, indipendentemente dall’età del bambino.

Esonero formazione professionale per malattia o infortunio

Chi, per malattie o infortuni di minimo 60 giorni di durata, è in condizioni inconciliabili con la partecipazione a eventi formativi, ha diritto a un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esonero dalla formazione professionale è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta. Se la malattia/infortunio impedisce l’attività lavorativa, si ha diritto a esonero per un periodo pari a quello di mancato esercizio della professione, senza limiti di tempo. Per essere esonerato, l’ingegnere deve autocertificare che nel periodo in oggetto la professione non è stata esercitata.

Esonero formazione professionale per gravi malattie invalidanti

Gli affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto a una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 Cfp a 15 Cfp/anno) del numero di crediti formativi professionali da computare a fine anno solare, in base al grado di inabilità riconosciuta.

Per essere esonerato, l’iscritto deve trasmettere all’Ordine, tramite piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità. Il numero di crediti da dedurre è indipendente dalla data di concessione dell’esonero.

L’esonero concesso non ha scadenza ed è automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno, fino a richiesta di revoca da parte del professionista. Per richieste di revoca nel secondo semestre, la riduzione resta valida per l’anno di riferimento. In caso di revoca nel primo semestre, l’esonero non ha validità per l’anno di riferimento.

Esonero formazione professionale per assistenza a persone con grave malattia cronica

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, e si trovano, quindi, in una situazione non conciliabile con la partecipazione a eventi formativi, hanno diritto a un esonero della durata del periodo di inabilità temporanea del parente. L’esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Se l’assistenza al parente impedisce l’attività lavorativa, si ha diritto all’esonero per un periodo pari a quello di mancato esercizio della professione, senza limiti di tempo. L’iscritto deve autocertificare che in tale periodo non ha esercitato la professione.

In caso di assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l’esonero è concesso solo se il parente è convivente con l’iscritto (stato da provare con autocertificazione o stato di famiglia). Se si assistono portatori di handicap o di gravi malattie invalidanti, si può ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 Cfp a 15 Cfp/anno) dei crediti formativi professionali da computare alla fine dell’anno solare. Per tale caso, la domanda di esonero parziale dev’essere accompagnata da certificato medico o documentazione equivalente che attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

Esonero formazione professionale in zone colpite da catastrofi naturali

Possono usufruire dell’esonero – nei termini previsti da apposita circolare del Cni – gli iscritti che esercitano presso zone colpite da catastrofi naturali.

Esonero formazione professionale per lavoro all’estero

L’iscritto che si trattenga all’estero per motivi di lavoro, per 6 mesi o più, ha diritto all’esonero dalla formazione professionale. Al termine del periodo si deve presentare all’Ordine richiesta di esonero, più un’autocertificazione che attesti il periodo di permanenza fuori dall’Italia. L’esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Se si richiede un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo è riconosciuto solo a condizione che l’ingegnere autodichiari di non aver svolto, nel periodo di riferimento, attività professionale in Italia. Per esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: da novembre 2015 a maggio 2016) vanno presentate due istanze.

Se il periodo relativo alla prima parte (che termina il 31 dicembre) è inferiore ai sei mesi, si può concedere esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno seguente s’inoltri richiesta di esonero per un periodo pari almeno al numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In mancanza di tale richiesta l’esonero concesso è revocato automaticamente dall’Anagrafe Nazionale dei Crediti.

Esonero formazione professionale per servizio militare volontario e servizio civile

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi hanno diritto all’esonero alla formazione professionale obbligatoria, solo per il primo anno di servizio, quantificato in 2.5 Cfp mese.

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