E’ disponibile la nuova versione di DOCET, il software gratuito realizzato da ENEA e ITC-CNR per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti, aggiornata per permettere la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.
Scarica qui l’ultima versione: DOCET v.3.18.04.50
APE: le novità dell’ultima versione DOCET
L’Enea ha fatto sapere che l’ultima versione del software è stata implementata al fine di produrre un file di interscambio nel formato *.xml standard nazionale ridotto v.12.
La finalità del file xml è quella di consentire il trasferimento dei dati tra i software utilizzati dai certificatori per la redazione dell’Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni per il suo invio.Con questa nuova release di DOCET è, quindi, possibile la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.
Tale tracciato è stato, inoltre, adottato da ENEA per il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.
Infine, l’Enea ha comunicato che è in fase di ulteriore sviluppo la predisposizione di DOCET per la generazione del file *.xml standard nazionale nella versione “estesa” che riporterà, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).
La versione attualmente disponibile è un’ulteriore evoluzione di quella aggiornata, nel 2016, con i contenuti delle le nuove norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
Attesto di prestazione energetica: quando è utilizzabile DOCET
Ricordiamo che DOCET è utilizzabile solo per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, siano essi singole unità immobiliari o singoli appartamenti in edifici condominiali, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.
Il software prevede la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente, per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali.
Anche la versione DOCET v.3.18.04.50 è indirizzata ai tecnici e agli operatori del settore edilizio.
APE: quando farlo e chi deve redigerlo
Ricordiamo che la reazione dell’APE è obbligatoria in caso di compravendita di immobili e in caso di locazione. L’APE è obbligatorio anche per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile.
L’APE deve essere redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico (solitamente un tecnico abilitato come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra) e ha una validità di 10 anni (tranne nel caso in cui l’edificio subisca una ristrutturazione importante).
La figura del “tecnico abilitato” all’esecuzione delle certificazioni energetiche degli edifici è stata introdotta dal Dlgs 115/2008 che ha definito il tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici come: “tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed im-pianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici e abilitati a seguito di specifici corsi di formazione”.
Successivamente, il DPR 75/2013 ha definito i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici tra cui l’essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e l’essere abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Certificazione energetica: il quadro normativo
Per la redazione degli APE è necessario seguire le ‘Linee guida per la certificazione energetica degli edifici’ (DM 26 giugno 2015) che disciplinano l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici per tutto il territorio nazionale.
Il decreto stabilisce:
– le attuali dieci classi energetiche, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore);
– l’obbligo per il certificatore di effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione;
– l’indicazione delle proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
Infine, il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.
Sul fronte efficienza energetica, il decreto Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.
Il decreto Schemi per la relazione tecnica di progetto fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.