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Normativa antincendio scuole: che fare in caso di mancato adeguamento?

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Dai VVF le misure compensative per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido  in esercizio senza SCIA

Con la nota n. 5264 del 18 aprile 2018, i Vigili del Fuoco forniscono delle indicazioni programmatiche circa la normativa antincendio scuole; in particolare per l’adeguamento delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio.

Il 31 dicembre 2017 è scaduto, infatti, il termine per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione incendi, rispettivamente indicate nel dm 26 agosto 1992 per le scuole e nel dm 16 luglio 2014 per gli asili nido. Per gli asili nido, invece, che hanno presentato entro i termini previsti la SCIA riferita ai primi adeguamenti, sono confermate le scadenze di adeguamento fissate dal dm 16 luglio 2014.

Il decreto 21 marzo 2018 ha fornito i livelli di priorità per l’adeguamento alla normativa antincendio delle attività scolastiche (Vedi articolo BibLus-net).

Con la nota in esame i VVF intendono chiarire che:

  • qualora, nell’attività di vigilanza ispettiva, i VVF si trovassero in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative (senza SCIA), vanno attivate le procedure previste dal dlgs 758/1994 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) per le contravvenzioni perché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008)
  • valutate le condizioni di rischio, i VVF dovranno indicare le specifiche prescrizioni da imporre, nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del d.lgs. 758/1994, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal dm 21 marzo 2018

Misure integrative

Viene inoltre riportato un elenco di misure compensative antincendio che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, qualora fossero accertate violazioni, ad esempio:

  • il potenziamento degli incaricati antincendio
  • un incremento di informazione e di formazione
  • l’aumento del numero delle prove d’esodo
  • una rigorosa vigilanza sulla utilizzabilità delle vie d’esodo

Infine, viene chiarito che le scuole e gli asili nido non a norma antincendio non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività se non in presenza di gravi violazioni che espongano obiettivamente ai rischi di carattere generale (Allegato I del dlgs 81/2008).

Clicca qui per scaricare la nota dei VVF 18 aprile 2018, n. 5264

Fonte


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