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Lavoro notturno: rischi, regole ed orari

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Perché non si può considerare il lavoro notturno quantitativamente pari a quello diurno? Quali sono i rischi specifici per chi svolge il lavoro durante le ore notturne? E come si esprime la normativa su orari, esclusioni, pause? L’ing. Andrea Rotella tratta il tema dal punto di vista del consulente per la sicurezza nel nuovo “Sicurezza sul lavoro 2018”, il manuale edito da Ipsoa/Wolters Kluwer, riferimento per il mondo dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il contenuto di seguito è tratto e rielaborato dalla nuova edizione del manuale, curata da Rotella e già disponibile per l’acquisto su Shop.Wki.it. Clicca il box di seguito per avere un dettaglio sui contenuti.

Premessa: il lavoro notturno pesa più di quel che sembra

L’uomo, come tutti gli esseri viventi, alterna con ritmi regolari fasi di attività e di riposo attraverso differenti cicli che possono avere diversa durata, fino a coprire periodi anche di un mese o di un anno. Uno dei cicli fondamentali per l’essere umano è quello della durata di 24 ore, il cosiddetto «ritmo circadiano» (la cui etimologia latina circa diem significa per l’appunto “intorno al giorno”).

Questo ritmo caratterizza, per esempio la secrezione di corti solo ed altre sostanze biologiche, la variazione della temperatura corporea e di altri parametri legati al sistema circolatorio. Ma forse il legame per cui esso è maggiormente noto è quello di essere caratteristico del ciclo veglia-sonno. Poiché la maggioranza della popolazione lavora e svolge varie funzioni sociali e familiari durante il giorno, chi lavora durante la notte riceve stimoli confondenti che lo portano a generare un orologio biologico sincronizzato in modo contraddittorio dall’ambiente naturale e da quello sociale: lavora mentre il suo organismo si trova in un periodo di disattivazione; deve quindi fare uno sforzo in più perché il suo corpo è pronto per dormire e quindi meno efficace agli sforzi che il lavoro richiede. Il lavoratore notturno, inoltre, dorme in uno stato di riattivazione diurna; il suo sonno è quindi di qualità inferiore poiché le funzioni vitali della persona sono ai livelli normalmente richiesti dallo stato di veglia.

Per molto tempo si è ritenuto che il lavoratore notturno potesse invertire i propri bioritmi dopo alcune notti di lavoro, facendo coincidere il periodo di attivazione biologica e lavorativo. Ma non è così. Il lavoro notturno, anche prolungato, non determina mai una vera inversione dei ritmi biologici. Nella migliore delle ipotesi, si crea un’attenuazione del sonno volto durante il giorno porta ad un esaurimento permanente che finisce per generare uno stato di malessere e invecchiamento prematuro, specialmente se l’attività lavorativa espone ad alcuni rischi (rumore, carico di lavoro fisico, sostanze pericolose).

Lavoro notturno: i principali disturbi

I principali disturbi correlati al lavoro notturno sono i seguenti:

–– problemi digestivi, legati all’irregolarità dell’assunzione dei pasti ed alla tendenza a concentrare il loro consumo nella seconda parte della giornata mentre aumento il numero di spunti rapidi durante il lavoro, quando la mensa è tipicamente chiusa;

–– stress (manifestato attraverso ansia e irritazione) e assunzione di cattive abitudini come la tendenza a fumare di più e a consumare alcol;

–– nelle donne, irregolarità dei cicli mestruali e maggiore tendenza alla manifestazione di ansia, stress e disturbi del sonno in misura maggiore rispetto agli uomini;

–– tumori, a causa dell’influenza che il lavoro notturno ha nella produzione ormonale. La IARC classifica il lavoro notturno come fattore «probabilmente cancerogeno » per il tumore alla mammella, inserendolo in categoria 2A;

–– problemi cardiovascolari, quali ipertensione o malattie ischemiche.

Lavoro notturno: la valutazione dei rischi

In ragione di queste considerazioni diventa fondamentale, oltre alla valutazione dei rischi legati specificatamente al lavoro notturno (isolamento del lavoratore, stress, adeguatezza degli ambienti con specifico riferimento all’illuminazione e al microclima, gestione delle emergenze, ecc.), anche la verifica delle condizioni di salute individuali, svolta dal medico competente, con specifica attenzione ai fattori che potrebbero determinare una non idoneità al lavoro, quali:

–– pregressi interventi chirurgici importanti, cardiopatie, affezioni polmonari o epatiche, malattie neurologiche, traumi cranici, ecc.;

–– problemi di natura digestiva, ulcere gastriche o duodenali;

–– diabete (soprattutto insulino dipendente);

–– epilessia;

–– asma (le crisi sono più frequenti durante la notte);

–– essere soggetti ad alcuni trattamenti medici legati all’orario di assunzione di

farmaci;

–– disturbi cronici del sonno;

–– alterazioni ormonali della tiroide e del surrene.

Lavoro notturno: attività specificamente a rischio

Alcune attività che sono tipicamente caratterizzate da lavoro notturno e possono presentare rischi particolari, sono le seguenti:

–– lavorazioni edili, stradali e di scavo;

–– lavorazioni estrattive;

lavorazioni a caldo (siderurgia, laminatoi, fonderie, ecc.) e con esposizione ad alte temperature;

– lavorazioni con movimentazione di carichi pesanti;

– lavori in cui l’operatore è solo all’interno dell’azienda;

– lavori che comportano il controllo di impianti e quadri segnaleti ci e di comando;

– lavori con atti vità di guardiania e vigilanza;

– lavori in campo di ordine pubblico, polizia, protezione civile, pronto intervento, incluse le attività gesti te dai VVF;

– lavori in ambito sanitario-assistenziale, in situazioni a connotazione particolarmente stressante (pronto soccorso, astanteria, rianimazione, terapia intensiva, chirurgia d’urgenza, unità coronaria, centri trapianti , traumatologia, ecc.);

– lavorazioni con attività di abbatti mento di animali;

– lavorazioni comportanti l’uso di macchine complesse;

– lavorazioni in aziende o aree a rischio di esplosione e rischio elevato di incendio;

– lavorazioni in aziende a rischio di incidente rilevante;

– lavorazione in aziende con impianti chimici complessi;

– lavorazioni con attività di esazione e maneggio denaro (es. caselli auto-stradali, biglietterie, casse, distributori di carburante, ecc.).

Lavoro notturno: norme, orari e criteri

La norma che definisce le tutele previste per il lavoro notturno è il D.Lgs. n. 66/2003 che fornisce le seguenti definizioni, a cui attenersi, per comprendere se l’attività sia configurabile o meno come lavoro notturno:

– periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

– lavoratore notturno:

  1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

In sostanza, è da considerarsi «lavoro notturno» quello che si svolge tra le ore 24:00 e le ore 7:00, ovvero tra le ore 23:00 e le ore 6:00, ovvero tra le ore 22:00 e le ore 5:00.

Le due ipotesi appena descritte sono alternati ve, quindi può essere definito lavoratore notturno anche il lavoratore che non sia impiegato durante il periodo notturno “in modo normale”, ma anche in via eccezionale almeno 80 giorni lavorati vi nell’arco di un anno (circolare Min. Lav. n. 8/2005).

Quest’ultimo criterio di definizione del lavoratore notturno non va a sovrapporsi con il primo (tre ore della giornata lavorati va in periodo notturno) in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorati va in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l’attività in oggetto rientri nell’orario normale di lavoro. Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Ad esempio se al lavoratore è richiesto lo svolgimento, per esigenze contingenti, di prestazioni durante il periodo notturno, tale prestatore è considerato lavoratore notturno ai fi ni della disciplina in oggetto se detto periodo, anche frazionato, abbia durata di almeno 80 giorni lavorati vi nell’arco temporale di un anno solare.

Ai sensi dell’arti colo 13 del D.Lgs. n. 66/2003, per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore, in media, nell’arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorati va.

Tale limite costituisce, data la sua formulazione, un media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla setti mana lavorati va – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il Legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione (vedi ad esempio gli artt .3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario normale di lavoro e orario medio).

Lavoro notturno: le esclusioni

Ai sensi dell’art. 11, le esclusioni dall’obbligo di effettuare lavoro notturno devono essere definite nei CCNL, fermo restando il divieto di adibirvi le donne, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fi no al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

  1. a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternati va, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  2. b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  3. c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggettoo disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La non idoneità sanitaria al lavoro notturno può essere accertata dalle strutture pubbliche, oltre che, ovviamente, dal medico competente. La circolare Min. Lav. n. 5/2008 precisa che la periodicità delle visite è almeno biennale. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comporti no l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore può essere trasferito al lavoro diurno.

Approfondimenti ulteriori: Illuminamento nei luoghi di lavoro e valutazione dei rischi

Questo articolo è tratto da “Sicurezza sul lavoro 2018”. Clicca qui per acquistare.

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