Nessuna iscrizione Inarcassa per ingegneri e architetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ma c’è l’obbligo del contributo integrativo
Nella sentenza n. 3913/2019 la Corte Cassazione ha chiarito che l’ingegnere che ha un impiego come dipendente ed è libero professionista part-time, qualora sia già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie, non può iscriversi a Inarcassa ma deve, tuttavia, pagare il contributo integrativo (4% sulle parcelle da libera professione).
Il caso
Un lavoratore dipendente, iscritto come tale ad apposita forma di previdenza obbligatoria, avanza ricorso presso il Tribunale di Ancona per ottenere l’iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti libero professionisti, Inarcassa, in quanto esercita part-time anche la professione di ingegnere.
In caso di inesistenza del diritto all’iscrizione, chiede la restituzione dei contributi già versati alla Cassa.
Il Tribunale di Ancora, e la Corte di Appello poi, non accolgono il ricorso; il caso finisce dinanzi la Corte di Cassazione.
Decisione della Corte di Cassazione
Gli ermellini rigettano il ricorso avanzato dal professionista poiché ai sensi dell’art. 7 comma 5 dello Statuto Inarcassa si ha che:
7.5 – Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Inoltre, continuano i giudici di Cassazione, tale normativa NON può ritenersi abrogata con l’entrata in vigore della legge 335/1995 che, al contrario, con la nuova gestione separata ha inteso estendere la copertura assicurativa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano in parte (ossia che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale solo per una delle due).
In linea generale, con l’istituzione della gestione separata, in caso di duplice attività lavorativa, se per entrambe è prevista una tutela assicurative, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.
La richiesta di restituzione dei contributi versati, non viene tuttavia accolta: il professionista non può neppure pretendere la restituzione dei contributi integrativi versati alla Cassa, questo tipo di versamenti non sono destinati a coprire le ipotesi di pensione per vecchiaia, invalidità o decesso in favore dei superstiti.
E’ possibile, invece, l’iscrizione alla gestione separata Inps; infatti la contribuzione integrativa che non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per vecchiaia, invalidità e morte, non osta l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata presso l’Inps.
Contributo soggettivo e integrativo
I giudici chiariscono, inoltre, la differenza tra contributo soggettivo e integrativo richiesti da Inarcassa, e gli obblighi che ne derivano:
- il contributo soggettivo è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno
- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’Albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; consiste in una maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento ricevuto
I professionisti non iscritti alla Cassa non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, ma devono corrispondere soltanto il contributo integrativo.
In generale si ha che gli ingegneri ed architetti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA ma non iscritti ad Inarcassa, perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l’ammontare ad Inarcassa; la maggiorazione costituisce il contributo integrativo ed è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.