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Testo Unico Sicurezza, ecco la versione aggiornata a febbraio 2019

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Pubblicata la nuova versione del Testo Unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) del Ministero del lavoro con note e commenti esplicativi

L’Ispettorato del lavoro ha pubblicato la nuova versione, aggiornata a febbraio 2019, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dlgs 81/08, con le ultime modifiche.

Le novità

In particolare, le novità in questa versione sono le seguenti:

  • inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019.
  • Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
  • Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

La nuova versione va ad aggiornare la precedente, quella di gennaio 2019 e contiene fra le altre novità anche i nuovi importi di sanzioni e ammende incrementati in base alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), comprese le maggiorazioni per recidiva.

In particolare, dal 1° gennaio 2019 sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal dlgs 81/2008) e raddoppiate (del 20%) se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia recidivo.

Nota INL n. 1148/2019

La nota INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) va ad integrare le precedenti indicazioni contenute nella circolare 2/2019 riguardante l’applicazione delle maggiorazioni del 10% e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lavoro nero, orario di lavoro, distacco e appalto.

In particolare, viene chiarito che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito:

le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Viene, quindi, precisato che, ai fini della recidiva occorrerà:

  • far riferimento agli illeciti definitivamente accertati;
  • essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale si procede al calcolo della sanzione;
  • che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione della recidiva non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.

Clicca qui per scaricare il Testo unico sulla sicurezza, febbraio 2019

Fonte


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