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Ok alla detrazione 50 anche in caso di mancata o tardiva comunicazione ENEA

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Le Entrate comunicano che anche nel caso di tardiva o mancata comunicazione ENEA è possibile detrarre le spese di ristrutturazione che comportano risparmio energetico

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E/2019 viene comunicato che la tardiva o mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.

Condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, qualora non effettuata non determina la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all’ENEA alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir, che fino al 30 dicembre 2019 è fissata al 50%.

L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

Nello specifico la risoluzione riporta che:

per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. 

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del dl n. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

Clicca qui per scaricare la risoluzione AE

Fonte


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