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Equo compenso: è legge anche in Puglia

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La Regione Puglia seguendo l’orientamento di altre Regioni ha emanato le legge n. 32/2019: i compensi devono essere proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 8 luglio 2019 è stata pubblicata la legge regionale n. 32/2019 avente come oggetto: “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”.

Ricordiamo che in materia già altre Regioni avevano preso provvedimenti analoghi:

  • Calabria – L.R. n. 25/2018 con oggetto la “tutela delle prestazioni professionali
  • Basilicata – L.R. con oggetto: “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all’evasione fiscale”
  • Campania – L.R. n. 59/2018  –  “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale
  • Piemonte – L.R. n. 19/2018
  • Lazio – Delibere della giunta regionale n. 12 e n. 19/2019
  • Sicilia –  L. R. Sicilia  n.1/2019 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”
  • Abruzzo – L.R. n.15/2019 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”.

La legge pugliese sull’equo compenso

La norma chiarisce che la Regione riconosce pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni e garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Gli enti locali della Regione dovranno seguire il principio, fissato nell’art.4:

Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell’ente deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, satisfattivo, decoroso e dignitoso.

La Regione Puglia garantisce nello specifico che:

  1. i compensi siano determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali
  2.  nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara
  3. non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara
  4. i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso pattuito
  5. nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole “vessatorie” così come definite dall’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Inoltre è stabilito che i professionisti provvedono a fornire agli enti una attestazione asseverata in ordine alla congruità del compenso conseguito per le seguenti prestazioni:

  • istanze
  • segnalazioni
  • dichiarazioni
  • comunicazioni

Il committente renderà apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta nelle forme di cui al dPR 28 n. 445/2000 attestante l’effettivo rispetto della normativa in materia di equo compenso prevista dalla legge 172/2017 con l’applicazione dei parametri ministeriali previsti per le diverse professioni ai fini della liquidazione delle parcelle.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 costituisce motivo ostativo per il perfezionamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione richiesta dal responsabile del procedimento.

Clicca qui per scaricare la legge della Regione Puglia

Fonte


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