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Quali obblighi e responsabilità per gli installatori di impianti di videosorveglianza?

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Il lavoro degli installatori di impianti di videosorveglianza è regolamentato da molteplici normative nazionali che individuano svariati obblighi e responsabilità.

La materia della videosorveglianza risulta regolamentata da molteplici normative nazionali che individuano svariati obblighi in capo ai soggetti che svolgono la propria attività nel settore: committenti di impianti, progettisti e installatori. Una delle maggiori difficoltà per gli operatori è proprio quella di conoscere le singole disposizioni di legge che, all’interno dei testi normativi, si riferiscano alla categoria cui appartengono. Per quanto specificamente concerne la regolamentazione applicabile nei confronti degli installatori di impianti di videosorveglianza, rilevano le seguenti disposizioni.

D.M.  N. 37/2008

Anzitutto, di centrale importanza risultano gli artt. 4, 6 e 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quat erdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”,in forza di quali:

(i) sono abilitate all’esercizio di realizzazione ed installazione di impianti di videosorveglianza le imprese il cui imprenditore individuale o legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale (responsabile, che deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la cui qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa) in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività, ad esempio, elettrotecnica e/o elettronica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) nel caso non abbia conseguito alcun titolo di studio, il tecnico deve aver svolto almeno attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

(ii) Le imprese di installazione devono presentare una specifica dichiarazione di inizio attività, unitamente -se del caso- alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

(iii) Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto ad un relativo certificato di riconoscimento.

(iv) Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto uno specifico progetto. Fuori dai casi in cui la legge prevede che tale progetto sia redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica1, il progetto può essere redatto anche solo dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Tale elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

(v) Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. In particolare, si segnalano anzitutto le norme EN 62676, IEC 62676-4 e 5.

GDPR

Per quanto riguarda i profili attinenti alla protezione dei dati personali, è bene che l’installatore abbia a mente quanto previsto in materia dal Regolamento UE/679/2016 (GDPR), dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (che hanno modificato e/o abrogato rilevanti disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dai provvedimenti adottati dal Garante (cfr. Provvedimento generale 8 aprile 2010), in base ai quali:

a) in ossequio ai pertinenza e di non eccedenza, l’impianto deve consentire la ripresa dei soli dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando -quando non indispensabili- immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
b) i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;
c) i soggetti, incaricati o responsabili che hanno accesso ai dati, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
d) l’impianto deve consentire la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità del trattamento e comunque non oltre 24 ore dalla raccolta delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria, sicché devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter del codice penale;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Documentazione

(vi) Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. Di tale dichiarazione, resa sulla base di specifici modelli ministeriali, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto del progettista.

(vii) In caso di rifacimento parziale di impianti, la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tiene conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.

(viii) Nella dichiarazione è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

(ix) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto le installazioni per apparecchi per usi domestici, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità;

(x) Infine, la dichiarazione di conformità deve essere consegnata, unitamente agli allegati obbligatori, entro trenta giorni dalla data di fine installazione, allo “Sportello unico” del Comune in cui è ubicato l’immobile dove è stato installato l’impianto.

Pene pecuniarie

(xi) Sotto il profilo sanzionatorio, le violazioni delle disposizioni concernenti la dichiarazione di conformità (par. vi) sono punite con sanzioni amministrative da 100,00 a 1.000,00€, con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione, mentre a tutte le altre violazioni della normativa appena richiamata sono applicate le sanzioni amministrative da 000,00 a 10.000,00€.

(xii) Tali violazioni sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

(xiii) La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

(xiv) Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Codice penale

Infine, non si devono dimenticare i profili derivanti dalla disciplina codicistica nazionale. Il riferimento è, più specificamente, a quanto previsto nel codice penale: si pensi, ad esempio, al caso di errori nella installazioni dell’impianto che cagionino le lesioni di uno o più soggetti (reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 c.p.)  oppure al caso di installazione di telecamere nascoste con sistema audio integrato per consentire l’ascolto e la visione di immagini e conversazioni in abitazioni o altri luoghi di privata dimora (reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615 bis c.p.) o ancora al delitto colposo di danno ex art. 449 c.p. che potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso di incendio causato da errato utilizzo di materiale e tecnologie o di erroneo dimensionamento dell’impianto o, ancora, di sua cattiva realizzazione.

In conclusione

Alla luce di quanto precede, gli installatori di impianti di videosorveglianza devono considerare con attenzione la normativa di carattere speciale richiamata, senza ovviamente dimenticare i profili derivanti dalla disciplina codicistica nazionale e devono adempiere agli obblighi che loro competono, onde evitare di incorrere nelle responsabilità previste nel caso di violazione degli stessi.

Fonte


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