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Quando scattano i controlli dei VVF sui gruppi elettrogeni?

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I Vigili del Fuoco hanno pubblicato sul proprio sito il quesito riguardante la normativa antincendio di gruppi elettrogeni e relativi depositi presso i ripetitori radio.

Quesito gruppi elettrogeni

Nel quesito posto (prot. n. 11358 del 24 luglio 2019) ai Vigili del Fuoco, vengono chiesti chiarimenti circa:

  • le condizioni in base alle quali scatta l’obbligo di controllo dei VVF, come previsto al p.to 49 del dpr n. 151/2011
  • gli adempimenti relativi alle cisterne e la loro assoggettabilità ai controlli VVF

in particolare:

Non essendo applicabile il DM 13 luglio 2011 – Regola tecnica sui gruppi elettrogeni e, conseguentemente, il criterio di determinazione della potenza nominale complessiva come dal previsto paragrafo 1.1 del Capo l del Titolo l, a quale criterio dobbiamo riferirci per determinare la soglia da scaturisce l’obbligo di controllo dei W.F. come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011?

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle cisterne si chiede conferma che il chiarimento emesso dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio recante il protocollo n. P2048/4188 sott 4 ed avente oggetto Installazione Gruppi Elettrogeni fino a kW 25 rende esente gli adempimenti per le cisterne collegate a gruppi di potenza inferiore al predetto valore.

Ricordiamo che, con riferimento al dm 13 luglio 2011 (Regola tecnica sui gruppi elettrogeni) si parla di potenza nominale complessiva fino a kW 25.

Risposta dei Vigili del Fuoco

I VVF hanno risposto che:

  • per la determinazione della potenza complessiva dei gruppi si può, in ogni caso, fare riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 (Regola tecnica sui gruppi elettrogeni) le cui disposizioni, come indicato al comma 3 dell’art. 1 dello stesso decreto, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in argomento
  • per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già forniti in precedenza della non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore

Clicca qui per scaricare la nota n. 11358/2019

Fonte


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