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Autocertificazione dell’aggiornamento informale e Formazione a distanza

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1) AUTOCERTIFICAZIONE

A seguito dell’emergenza Covid-19, per venire incontro alle necessità degli Iscritti in tema di formazione, il Consiglio ha deliberato di integrare quanto già comunicato con Circolare n. 464 del 30 dicembre 2019, che dava indicazioni sulle modalità e tempi di presentazione dell’Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile.
Come già comunicato, essa potrà essere compilata da martedì 14 aprile e fino al 30 giugno 2020, esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it.
E’ opportuno che gli Iscritti, però, presentino tale documento in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, per consentire di operare al meglio i relativi controlli.
A tal fine si sollecita ad effettuare il processo di registrazione sulla nuova piattaforma al sito www.mying.it, realizzata per migliorare ed incrementare servizi agli iscritti, agli Ordini ed ai Provider in tema di formazione continua.
E’ necessario effettuare una nuova registrazione perché le credenziali con le quali si accedeva al precedente sito mying.it non sono più valide. Si rammenta, inoltre, che per la registrazione su www.mying.it va indicata una mail valida NON PEC, che fungerà da username per i futuri accessi alla piattaforma e mediante la quale si dovrà validare,
tramite un link che verrà inviato, la registrazione.
Considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, nel quadro delle misure adottate da questo Consiglio Nazionale per aiutare gli Iscritti che, in questo periodo, sono in indubbia difficoltà nel reperimento di eventi formativi, la presentazione dell’Autocertificazione 2019 consentirà sia l’acquisizione dei 15 CFP previsti per l’anno passato, sia l’aggiunta di ulteriori 5 CFP maturati, sempre nel campo dell’attività professionale dimostrabile, nel primo quadrimestre 2020, che saranno attribuiti immediatamente.
Nel modulo di Autocertificazione presente nella piattaforma dovranno quindi essere attestate le azioni di aggiornamento svolte nell’ambito della propria attività professionale durante il 2019 ed il primo quadrimestre 2020.
Sempre a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 sarà possibile per gli Iscritti, esclusivamente attraverso la piattaforma www.formazionecni.it, presentare le richieste di riconoscimento di CFP Informali anche per le seguenti attività svolte nel corso del 2019 (art. 5.3 Testo Unico): articoli su rivista; monografie; contributo su volume; brevetti nell’ambito dell’ingegneria, partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche; partecipazione a commissioni esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere (si veda riepilogo Allegato).
Per l’invio dell’autocertificazione di riconoscimento delle pubblicazioni e delle attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria sarà sufficiente compilare il relativo modulo,cliccando sul tasto “Richiesta CFP” disponibile nella pagina personale dell’Iscritto all’interno della piattaforma www.formazionecni.it.

2) FORMAZIONE A DISTANZA

Il Consiglio ha deliberato di introdurre ulteriori misure al fine di consentire più agevolmente l’acquisizione di crediti formativi da parte degli Iscritti, modificando, sino al 30/9/2010, le modalità di erogazione Corsi (punto 4.5.1 Testo Unico 2018), Seminari (punto 4.5.3) e Convegni e Conferenze (4.5.4) in modalità a distanza (FAD) mediante idonee piattaforme che garantiscano la possibilità di controllo delle presenze. Ciascun evento potrà essere diffuso in modalità sincrona (relatori e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento).
Si è stabilito altresì che il criterio di attribuzione dei CFP corrisponderà ai criteri di cui all’allegato A del regolamento ed al Testo Unico 2018 per cui sarà riconosciuto 1 CFP per ora, con i limiti previsti per l’erogazione frontale nei casi
di Seminari (max 6 CFP/evento) e Convegni e Conferenze (max 3 CFP/evento e max 9 CFP annuali).
Inoltre, per agevolare e semplificare, data l’emergenza, l’attribuzione dei crediti, non sarà più obbligatorio raccogliere le schede di valutazione degli eventi.
Gli Ordini e i Provider che hanno avviato e non concluso Corsi e Seminari in modalità Frontale prima della sospensione determinata dall’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, possono proseguire le predette attività nell’erogazione in modalità FAD sincrona senza dover aggiornare o modificare i dati inseriti nella piattaforma e l’eventuale richiesta di autorizzazione. Quindi, in tal caso, sarà possibile riconoscere lo stesso numero di CFP previsti all’atto di caricamento dell’evento.

Fonte: Consiglio Nazionale Ingegneri


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