Per il Tar Puglia un pergolato a sostegno d’impianto fotovoltaico non ha bisogno di titolo edilizio
Ancora una sentenza su questa tipologia di strutture che non finisce mai di suscitare dibattiti in giurisprudenza.
Questa volta è il Tar della Puglia con la sentenza n. 531/2020 a chiarire ulteriormente la natura di un pergolato utilizzato come sostegno di impianto fotovoltaico che, in mancanza di particolari prescrizioni, non necessita di titolo edilizio.
Il caso
Un privato, proprietario di un unità abitativa inserita all’interno di un fabbricato, presentava una SCIA presso il Comune per la realizzazione sul terrazzo di copertura, di esclusiva proprietà, di un pergolato in legno atto a sostenere un impianto fotovoltaico per autoconsumo domestico.
La realizzazione del pergolato in legno lamellare prevedeva quattro pilastrini collegati da travi senza alcuna opera in muratura.
Il Comune respingeva quindi la richiesta della SCIA con la motivazione che l’intervento non era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Il privato ricorreva quindi al Tar adducendo la motivazione di un’errata qualificazione del progetto da parte del Comune che avrebbe recepito il pergolato come tettoia con violazione e falsa applicazione del dpr 380/2001.
La sentenza del Tar della Puglia
Per i Giudici l’intervento da realizzarsi su quattro pilastrini di 15×15 cm e aperto su tutti e quattro i lati, a sostegno dei pannelli fotovoltaici è identificabile come pergolato:
L’intervento va, infatti, considerato alla stregua di un pergolato e non di una tettoia, come erroneamente indicato dal Comune, benché la funzione del pergolato sia quella di costituire sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Proseguono i Giudici che:
Si tratta di opera, così come risulta dalla relazione tecnica di asseverazione allegata alla SCIA, posta a servizio dell’immobile del ricorrente che, pertanto, rientra nel concetto di pertinenza urbanistica, con la conseguenza che la sua realizzazione non richiede permesso di costruire essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001.
In definitiva, l’opera in questione da realizzarsi ben si connota come una pertinenza dell’abitazione del ricorrente, atta a sorreggere dei pannelli fotovoltaici la cui messa in opera rientra in attività di edilizia libera quando essi siano aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture esistenti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (T.A.R., Bari , sez. III , 15/06/2015 , n. 883).
Per i Giudici quindi i pannelli possono essere installati senza alcun titolo abilitativo, come espressamente previsto dall’art. 6 del dpr 380/2001 e-quater) secondo il quale i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, rientrano in attività di edilizia libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il ricorso è quindi accolto.