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Formazione Professionale Ingegneri: cosa dà diritto ai CFP? 4 novità dal Consiglio Nazionale

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formazione professionale CNILa circolare 772/2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri adotta le Linee di indirizzo n.4 sulla formazione professionale ingegneri: il numero di CFP viene regolato per attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza. Di seguito riassumiamo le caratteristiche dell’ aggiornamento professionale per gli ingegneri: formale, non formale, informale.

Le novità per la formazione professionale

Al punto 7 delle Linee di indirizzo per la formazione professionale si dice che sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per definizione prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), svolti in Italia e all’estero. Sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
In base al Regolamento adottato dal CNI nel 2013 i Master di I e II livello rientrano, insieme ai dottorati di ricerca e ai corsi universitari con esame finale, tra le attività di apprendimento formale.

Non sono riconosciuti quelli erogati in modalità FAD (Formazione a distanza). Rispetto al 2013, quando si parlava in modo generico di Master, il CNI ha ritenuto opportuno specificare che quelli a distanza non possono essere utilizzati per ottenere crediti formativi (CFP).

Le Linee nuove Guida attribuiscono 5 CFP per gli stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali. È consentito uno stage per anno solare e avere i CFP il professionista dovrà fare richiesta al suo Ordine.

In base alle nuove regole, è previsto esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale in caso di
– maternità o paternità,
– malattia cronica grave,
– assistenza a persone con malattia cronica grave e lavoro all’estero.

Le richieste devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero.

L’ attività di formazione professionale può essere:

1) non formale.

Nell’ aggiornamento professionale non formale rientrano corsi e seminari sia frontale sia a distanza, convegni, conferenze, visite tecniche e stage formativi. In base alle nuove linee di indirizzo, gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, sono classificati sempre come “convegni”. Ogni evento assimilato alla categoria “convegni” dà diritto al massimo a 2 CFP ed è riconosciuto 1 CFP per ogni ora di evento.

Sono invece vietati gli eventi organizzati all’interno di stand di aziende ed enti. Si possono però ottenere CFP anche con le dimostrazioni tecniche su prodotti innovativi effettuate da aziende accreditate dal CNI.

Per la formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile ottenere 1 CFP per ora di formazione (per massimo 5 CFP all’anno) se il corso è tenuto da un’azienda produttrice o rivenditrice autorizzata.

2) informale.

Le attività di formazione professionale informale sono: pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale. In questo ambito devono essere conseguiti 15 CFP, che possono anche essere autocertificati.

Le nuove linee di indirizzo stabiliscono che alle pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria debbano essere riconosciuti 2,5 CFP per articoli di 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’Area 8 (Ingegneria civile e architettura) e l’Area 9 (Ingegneria industriale e dell’informazione), relative alla VQR 2004-2010. Sono anche riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.

3) formale.

Sono i percorsi che danno diritto a un titolo di studio. Le nuove linee di indirizzo prevedono che le istanze di riconoscimento di crediti formali siano inviate al proprio Ordine di appartenenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.

La circolare integrale si può scaricare qui.

I facsimile dei modelli allegati alla circolare sono disponibili di seguito:

Attestazione di acquisizione dei crediti formativi

Certificato di assolvimento dell’obbligo formativo

Attestato di partecipazione

Fonte 1 Fonte 2


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