Capire subito, senza incertezze, quale procedura seguire per la realizzazione di un intervento. Senza timore di incorrere in una denuncia per abusivismo edilizio e di iniziare lunghi e costosi contenziosi.
È lo spirito del Decreto “Scia 2” una tabella riassuntiva in cui, in corrispondenza dell’intervento da realizzare, si può consultare l’iter amministrativo da seguire. Sono inoltre presenti una sintesi degli adempimenti successivi all’intervento edilizio e lanuova disciplina sulla Segnalazione certificata di agibilità.
Scompaiono la CIL e la DIA
Il decreto elimina la CIL, facendo rientrare nell'edilizia libera tutti gli interventi per cui era prevista la Comunicazione di inizio lavori.
Per evitare confusioni terminologiche, la Scia prende il posto della Dia. Ricordiamo che la Scia ha sostituito la Dia nel 2010, ma era rimasta in vigore la Super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire. Adesso ci sarà invece la Scia alternativa al permesso di costruire. La sostituzione serve anche a mettere ordine nei testi normativi in cui era rimasta la dicitura “Dia”, che poteva quindi creare dei dubbi.
Interventi di edilizia libera
Tra le attività di edilizia libera vengono incluse:
– la realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);
– opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
– opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi con SCIA
Tra gli interventi che si potranno realizzare con SCIA:
– la manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
– il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
– la ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
Permesso di costruire
Il permesso di costruire deve essere richiesto per
– gli interventi di nuova costruzione;
– gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
– gli interventi effettuati nei centri storici che implicano una modifica della destinazione d’uso;
– gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
SCIA alternativa al permesso di costruire
Al posto della Superdia, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, debutterà la SCIA alternativa al permesso di costruire che si potrà utilizzare per :
– interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
– interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Interventi con CILA
Gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera, né tra quelli soggetti a permesso di costruire e Scia, possono essere effettuati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), che può essere inviata anche online. Alla domanda vanno allegati gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli interventi.
Si potrà usare la CILA per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
Il certificato di agibilità sarà sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità, che dovrà essere consegnata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali, sopraelevazioni, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la Scia allo sportello unico per l’edilizia.
La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata da:
– una attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato;
– il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
– la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
– gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale;
– la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.
Oltre all’obiettivo della semplificazione e velocizzazione dei tempi, lo spirito della norma è quello di valorizzare il collaudo statico e il controllo ispettivo sull’opera realizzata piuttosto che i controlli documentali da parte dei Comuni.
Scia 2 e riforma della Pubblica Amministrazione
Ricordiamo che il Decreto “Scia 2” attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015). Si abbina al decreto “Scia 1”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi, che prevede il debutto della Scia unificata, con modelli unici in tutta Italia, a partire dal 2017.