Le spese relative all'illuminazione, compresa la sostituzione delle sorgenti luminose con i LED, se rientrano in una spesa complessiva più ampia di lavori di ristrutturazione di unità abitative, godono della detrazione Irpef del 50%, in particolare facendo riferimento al bonus mobili ed elettrodomestici.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate interrogata da QualEnergia.it sul tema.
Per i soggetti che fanno impresa ci sono poi due diverse tipologie di credito in cui i LED possono rientrare, sempre come una frazione della spesa totale per i lavori di ristrutturazione: il bonus alberghi al 30% e la detrazione speciale per chi opera in determinate zone del Mezzogiorno.
Il “bonus alberghi”
Il credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi (“bonus alberghi”) spetta, nella misura del 30%, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che abbiano sostenuto spese dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso (solo per le spese sostenute nel 2014, deve essere riportato nella dichiarazione relativa al 2015).
Il modello di pagamento F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto delle operazioni di versamento.
In questo caso anche l’acquisto di impianti e apparecchi d’illuminazione, collegati ai lavori avviati per il rifacimento o restyling dell’albergo, e non come spesa singola e scollegata dalla ristrutturazione, possono rientrare tra le spese per le quali è previsto il bonus del 30%
Detrazione speciale per il Mezzogiorno
L'agevolazione strutturata nella forma di credito di imposta spetta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
In particolare, il credito spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese – così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003 – nella misura massima del 20% per le prime, del 15% per le seconde e del 10% per le terze.
Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito, cioè a partire dal 1° gennaio 2016.
Secondo la normativa, l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo), e alle imprese in difficoltà come definite dalla normativa comunitaria.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate
Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e della “novità”.
Pertanto, i beni devono essere di uso durevole e devono essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
In relazione al requisito della novità, l'agevolazione ovviamente non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Detto questo, la spesa per illuminazione anche con lampade LED, effettuata nel complesso d’una spesa più grande può essere inclusa tra quelle cui spetterebbe il bonus, la cui entità, come specificato, dipende dalla grandezza dell’impresa.
Le imprese interessate a fruire del credito di imposta devono presentare entro il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato ampiamente questa disciplina agevolativa, introdotta dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015. Fonte