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Può firmare l’installatore, o serve il professionista?

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puo-firmare-linstallatore-o-serve-il-professionistaBuongiorno,
sono un installatore di impianti elettrici e tecnologici, da quando faccio questo lavoro ho realizzato diversi impianti anche in ambienti esterni che siccome accorpati a edifici di notevole importanza il tutto ricadeva sotto l’obbligo di progetto.
Adesso dovrei realizzare un impianto elettrico in un parco auto composto da un ufficio di circa 40 m2 e un piazzale di circa 2500 m2.
La fornitura di energia elettrica è di 6 kW. L’impianto esterno è composto da cinque pali con fari a led, cinque telecamere, impianto antintrusione perimetrale e diffusione sonora.
In questo caso visto che la 37/08 si riferisce ad impianti interni e il fabbricato è di circa 40 m2 e visto che la fornitura non supera i 6kW, per l’impianto esterno che insiste su una superficie commerciale di circa 2500 m2 necessita di progetto per l’impianto elettrico?
Grazie anticipatamente, Cordiali Saluti.

Il Decreto 37/08 non si applica agli impianti completamente all’aperto. In questo caso l’impianto non è completamente all’aperto. Detto questo, si ricorda che il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio (DM 37/08 art. 5 comma 1):

Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto.

Sotto certi limiti dimensionali (Decreto 37/08 art 5 comma 2 lettere da “a” a “g”) il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Negli altri casi deve essere redatto da professionista iscritto a ordine o albo.

Tutto ciò premesso, ai fini del calcolo della superficie “utile” al raggiungimento del limite dimensionale (400 m2)  concorre solo la superficie interna degli edifici e delle relative pertinenze, nel suo caso quindi 40 m2.

Considerato che la potenza impegnata non supera i 6 kW, se l’ufficio non contiene zone classificate (ad esempio maggior rischio in caso di incendio) e l’attività non rientra negli elenchi delle attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi, il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Fonte


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