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Detrazione 50% per Professionisti sulle spese per la casa studio

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I Professionisti acquistano con la partita Iva molti servizi e utenze per immobili adibiti a doppia funzione casa studio, cioè utilizzati sia per l’attività economica sia per motivi personali, e spesso possono “recuperare” le spese con una detrazione 50% sui costi e l’Iva.

Professionisti: Detrazione 50% dei costi di locazione

detrazione-fiscale-per-professionisti-sulle-spese-per-la-casa-studiocosti di locazione delle abitazioni e degli uffici utilizzate promiscuamente per l’esercizio della professione e per uso personale o familiare, sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 50% del canone.Se il Professionista è proprietario di un altro immobile adibito solo all’esercizio dell’attività professionale (articoli 54 e 64, Tuir) nello stesso Comune, l’eventuale Iva sulla locazione non può essere detratta, neanche al 50% (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, Dpr 633/72).

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Detrazione 50% delle utenze

I professionisti possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati come abitazione e  ufficio, a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati, sempre alla stessa condizione: che non dispongano nello stesso Comune di un altro immobile adibito solo all’esercizio della professione (articolo 54, comma 3, Tuir).

Un metodo di ripartizione tra parte professionale e parte privata dell’immobile può essere basato sui metri quadri o cubi, ripartizione utilizzabile, per esempio, per capire come procedere per la detrazione delle spese di acqua, energia elettrica e gas per il riscaldamento a pavimento, spese condominiali e di pulizia.

Detrazione 50% dell’Iva

Per determinare la quota che non si può detrarre relativa ai beni e servizi in parte usati da privato vanno applicati «criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati» (articolo 19, comma 4, Dpr 633/72).

Stessa regola per il trattamento Iva delle utenze delle abitazioni, perché sono scollegate al tipo di immobile a cui si riferiscono: non vale l’indetraibilità oggettiva dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), Dpr 633/72.

Se l’immobile (anche quello abitativo) è a uso promiscuo, per la ripartizione delle spese un “criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali” (circolare 24 dicembre 2007, n. 328, paragrafo 3.2).

Fonte


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