Parti comuni condominio: la Cassazione si esprime su un caso di acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di una quota del cortile condominiale
Un condomino aveva acquisito per usucapione una frazione dell’area cortilizia comune, come previsto in una clausola del contratto di acquisto del proprio immobile.
Il vicino si rivolgeva al Tribunale ordinario, chiedendo l’annullamento della citata clausola, in quanto contraria alle norme imperative di legge ed al contratto costitutivo del condominio.
Il Tribunale di Ravenna dichiarava la nullità delle pattuizioni negoziali, essendo in contrasto con gli artt. 1117, 1119 e 1418 del Codice civile. Pertanto il giudice di primo grado non consentiva il trasferimento del diritto esclusivo di uso dell’ area cortilizia ed ordinava il conseguente ripristino dello stato di comunione.
Il proprietario dell’immobile presentava, dunque, ricorso in Appello.
La Corte accoglieva l’appello e dichiarava l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia, in quanto vi erano chiari indizi dell’uso ultra-ventennale dell’area, quali:
- la recinzione della zona interessata
- la costruzione di opere edili
- la piantagione di alberi
- l’esclusione stabile degli altri condomini
A questo punto il vicino chiedeva la Cassazione della sentenza di Appello.
Parti comuni condominio: la sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26061 del 16 dicembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dal vicino.
Il vicino fonda il proprio ricorso sulla violazione di una serie di articoli del cc tra cui gli artt. 1117 e 1119, secondo cui: le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
La Corte, di contro, ritiene fondati le motivazioni della sentenza di Appello. Il riconoscimento dell’avvenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia è coerente con due principi fondamentali:
- anche i beni condominiali (quali beni comuni) possono essere acquistati in proprietà esclusiva per usucapione
- il possesso del bene può essere acquistato anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo
Secondo la Cassazione la semplice dichiarazione di nullità delle clausole negoziali, che avevano attribuito la proprietà esclusiva dell’area cortilizia al proprietario dell’unità immobiliare, non è in grado di escludere definitivamente il possesso, la cui esistenza, invece, essendo un potere di fatto sulla cosa rimane svincolata, anche dall’atto da cui trae origine.
Pertanto la Corte di Cassazione conferma la sentenza d’Appello, che dichiarava l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia.
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