Rischio biologico, nell’opuscolo Anfos: classificazione degli agenti biologici, modalità di esposizione, obblighi normativi, specifiche misure di prevenzione e protezione
Ecco una nuova pubblicazione Anfos di approfondimento in materia di sicurezza per i lavoratori: Il rischio biologico in ambiente di lavoro.
Ai sensi dell’art 267 comma a) del dlgs 81/2008 per agente biologico si intende:
“Qualunque microrganismo, anche se geneticamente modificato, o endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Virus, batteri, funghi, muffe sono quindi microrganismi in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico, provocando gravi danni alla salute del lavoratore.
L’opuscolo Anfos ha lo scopo di fornire indicazioni per la valutazione e la prevenzione del rischio biologico, spesso sottovaluto in molti luoghi di lavoro.
Rischio biologico, i contenuti dell’opuscolo Anfos
Il documento, utile a quanti operano nel campo della salute e sicurezza e agli stessi lavoratori, analizza i principali aspetti e problemi legati alla presenza di agenti biologici.
In particolare, fornisce indicazioni su:
- classificazione degli agenti biologici
- modalità di esposizione
- obblighi normativi
- specifiche misure di prevenzione e protezione
Classificazione degli agenti biologici
Dopo una breve introduzione in merito agli agenti biologici, il documento riporta la tabella contenente la classificazione degli stessi in base alla loro pericolosità.
Modalità di esposizione
Analizza, poi, le modalità con cui è possibile venire in contatto con un agente biologico, ossia:
- contatto diretto, può verificarsi per ingestione o per contatto cutaneo
-
contatto indiretto, ossia
- tramite goccioline di grandi dimensioni (starnuti, tosse)
- per via aerea
- per via ematogena
- attraverso veicoli comuni (acqua, alimenti, farmaci)
- attraverso vettori (zanzare, mosche, zecche, topi)
Individua gli ambienti di lavoro, distinguendoli in:
- aziende che fanno un uso deliberato dei microorganismi (laboratori di ricerca biotecnologica, aziende farmaceutiche, agro alimentari, nel campo del trattamento rifiuti)
- aziende che non ne fanno un uso deliberato ma che potenzialmente potrebbero entrarci in contatto (ospedali, aziende zootecniche, alimentari e tutte le attività in cui vi è un contatto interpersonale con un significativo numero di individui)
Obblighi normativi
Passa ad indicare gli obblighi in capo al datore di lavoro, che ha il compito di redigere una corretta valutazione del rischio biologico, tenendo conto sia della pericolosità intrinseca del microorganismo che della possibilità di trasmissione ad altri lavoratori.
Specifiche misure di prevenzione e protezione
Elenca le misure di prevenzione e protezione, specificate negli allegati XLII e XLVII al dlgs 81/2008. In particolare riporta le:
- misure igieniche
- misure specifiche di prevenzione e protezione
- misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- misure di emergenza
Pone, inoltre, attenzione all’informazione e formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia delle potenziali sorgenti di infezioni che dei possibili rischi da esposizione.
Individua i dispositivi di protezione individuale, come la somministrazione di opportuni vaccini.
Parla, infine, di sorveglianza sanitaria obbligatoria. Essa comprende l’effettuazione di monitoraggi biologici periodici, in base all’esposizione ai specifici agenti biologici, i cui risultati devono essere comunicati al lavoratore.