Il Consiglio di Stato boccia la sanzione di 30 euro per i professionisti che violano l’obbligo POS e non accettano i pagamenti con bancomat
Professionisti, artigiani e commercianti non incorrono in nessuna sanzione per violazioni all’obbligo POS, ossia se non accettano pagamenti con bancomat.
Questo, in sintesi, quanto emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 1104/2018) sullo schema di decreto del MiSE, concernente la disciplina sanzionatoria (modalità, termini e importi delle sanzioni amministrative pecuniarie) sull’obbligo di POS.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 15, comma 4, del dl 179/2012:
a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenute ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Il MiSE, tenuto all’emanazione del decreto attuativo (sempre in base all’art. 15, comma 5, del dl 179/2012), è intervenuto prevedendo una sanzione fino a 30 euro nel caso in cui non vengano accettati pagamenti con carte di debito e carte di credito.
La precedente disciplina pur prevedendo l’obbligo del possesso da parte dei soggetti beneficiari degli strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carta di debito e il conseguente obbligo di consentirne l’utilizzo agli utenti, non ha previsto alcuna sanzione in caso di mancata installazione del POS ovvero di mancata accettazione della carta di debito.
Ciò ha indotto, quindi, il Ministero a fare riferimento a quanto disposto dall’art. 693 del Codice penale ai fini della individuazione della sanzione applicabile, piuttosto che prevederne direttamente una nuova, ossia:
chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 30.
Pertanto, in caso di violazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti con carta di debito e carta di credito troverebbe applicazione la sanzione di 30 euro.
Parere CdS
Con il parere in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno disposto la sospensione del giudizio sullo schema di decreto, cui sono stati chiesti maggiori approfondimenti, rivelando il dubbio di incostituzionalità circa il rimando all’art. 693 del Codice Penale.
A detta dei giudici l’obiettivo di un’efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale deve necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico; in tal senso, la norma è in contrasto con il principio costituzionale secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 della Costituzione).
Rimandato al mittente lo schema di decreto, spetta ora al MiSE presentare una relazione al Consiglio di Stato, con le possibili soluzioni per superare i rischi di incostituzionalità.
Clicca qui per scaricare il parere del CdS 23 aprile 2018, n. 1104