Il Tar Calabria chiarisce che il Comune è tenuto sempre a verificare l’assenso di tutti comproprietari in caso di lavori su parti comuni
Con la sentenza n. 56/2019 del Tar Calabria si chiarisce che il Comune, in caso di lavori su parti comuni di un fabbricato, è tenuto a verificare che oltre all’istante che presenta il progetto, anche gli altri comproprietari siano favorevoli all’esecuzione delle opere.
I fatti in breve
Un comproprietario di un immobile (di 8/9 dell’intera proprietà) presenta al Comune una SCIA nel 2016, senza allegare l’assenso ai lavori della sorella comproprietaria (del restane 1/9).
I lavori riguardano la fusione di unità immobiliari, la realizzazione di un garage nonché lavori di ristrutturazione su tutto il fabbricato. In particolare i lavori interessano:
- subalterno n. 1, corrispondente al piano terra di proprietà dell’istante per 8/9 e della sorella per 1/9, si propone di estrapolare la quota di proprietà della sorella, ritenuta corrispondente a 19,22 m2, creando un vano con accesso dal giardino esterno, in maniera da renderlo indipendente dal resto del fabbricato
- subalterno n. 2, sarebbe stata demolita la scala esterna, chiudendola ed inglobandola nell’edificio
Il Comune con apposita ordinanza di demolizione dichiara le opere abusive, in quanto realizzate su parti comuni senza il necessario assenso dei comproprietari.
Il proprietario pertanto presenta ricorso al Tar poiché riteneva che:
il Comune non avrebbe potuto addurre a fondamento dell’ordine di demolizione la comproprietà degli immobili oggetto delle segnalazioni certificate e, quindi, la mancata produzione dell’atto di assenso da parte della sorella comunista, trattandosi di mere questioni civilistiche rispetto alle quali quest’ultima avrebbe avuto la possibilità di tutelarsi secondo le previsioni di legge.
La decisione del Tar
Il Tar Calabria ribadisce con fermezza che la Pubblica Amministrazione è sempre tenuta ad accertare, con serietà e rigore, che il soggetto interessato abbia titolo per attuare detto intervento.
Più precisamente, la PA. deve accertare che l’istante sia proprietario dell’immobile oggetto dell’attività edilizia proposta o che, comunque, abbia un titolo di disponibilità tale da giustificarne la realizzazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 02 novembre 2018, n.1640; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143; sez, VI, 22 maggio 2018, n. 30487; sez, IV, 7 settembre 2016, n. 3823; sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990).
Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Tar, ogni qual volta è nota la situazione di comproprietà dell’immobile oggetto di intervento, l’ente locale è tenuto ad accertare che vi sia l’assenso di tutti i comproprietari coinvolti, senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici.
Nel caso specifico il ricorrente, nel proporre la realizzazione del complessivo intervento edilizio, avente ad oggetto due subalterni (n. 1 e n. 2), avrebbe dovuto allegare l’atto di assenso della sorella che, per sua stessa affermazione, ne è comproprietaria sia pure in ragione di 1/9.