Tar Campania: la realizzazione di una recinzione con paletti in ferro non richiede il permesso di costruire se è di limitato impatto urbanistico e visivo
La posa di paletti in ferro, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, e la realizzazione di una modesta pavimentazione esterna non richiedono il permesso di costruire; il chiarimento arriva con la sentenza 7333/2018 del Tar Campania.
Come già espresso in una precedente sentenza del Tar Toscana, l’intervenuto per realizzare una recinzione con pali in ferro e rete metallica rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata per la propria sicurezza e, pertanto, si realizza in edilizia libera.
I fatti in breve
Il caso riguarda il ricorso presentato da un privato cittadino contro l’ordinanza del Comune che, a seguito della denuncia presentata da un vicino confinante in merito ad opere realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi, dispone la demolizione delle opere abusive consistenti in:
- realizzazione di un soppalco
- installazione di una porta a chiusura di un preesistente deposito
- installazione di 6 paletti in ferro alti 1 m ed alla posa in opera della pavimentazione di un’area di circa 35 m2
- apertura di 3 vani porta
Successivamente, avendo il proprietario attestato l’esistenza di titoli abilitativi per la realizzazione dei suddetti interventi, il Comune dispone la revoca parziale della precedente ingiunzione e conferma solo a demolizione per la parte relativa ai sei paletti ed alla pavimentazione.
Al riguardo, la parte ricorrente, sostiene che:
- i sei paletti in ferro sarebbero stati posti in opera nell’anno 1994 e per la sostituzione dei paletti preesistenti sarebbe stata presentata un’apposita CILA
- la posa in opera della pavimentazione dell’area pertinenziale al fabbricato sarebbe stata eseguita in base ad una DIA
Sentenza del Tar Campania
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie ed annulla quindi l’ordinanza di demolizione.
Premesso che:
- la demolizione, ossia la sanzione prevista dall’art. 31 del dpr 380/2001, si riferisce agli interventi di nuova costruzione o eseguiti in assenza, o in difformità totale del prescritto titolo abilitativo per i quali è obbligatoria la previa acquisizione di un permesso di costruire
- tra gli interventi di nuova costruzione, che richiedono il permesso di costruire, rientrano quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia
i giudici campani, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, asseriscono che:
- la posa di sei paletti infissi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, costituisce un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, essenzialmente destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla dalle altre, per cui l’intervento non richiede il rilascio di un permesso di costruire, fatta salva ovviamente l’osservanza dei vincoli paesaggistici (cfr. TAR Brescia, sez. II, 25/9/2018, n. 907; TAR Roma, sez. II, 4/9/2017, n. 9529; Cons. St., sez. IV, 15/12/2017, n. 5908)
- l’opera di pavimentazione di un’area esterna di modesta estensione neppure è di per sé soggetta al permesso di costruire salvo che non comporti una trasformazione urbanistica del suolo ed un cambio della sua destinazione, sempre ferma restando l’osservanza dei vincoli paesaggistici (cfr. TAR Napoli, sez. VI, 1/8/2018, n. 5144; cfr. art. 6, co. 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380)
Inoltre, aggiungono i giudici, non risultano adottati atti di autotutela riferiti ai titoli abilitativi di cui la ricorrente ne riferisce il possesso; né la sussistenza di vincoli paesaggistici tali da poter giustificare la demolizione.
Nel caso in esame, la costruzione di una recinzione realizzata con rete metallica e semplici paletti di sostegno di metallo non richiede alcun titolo edilizio.
Quale titolo abilitativo serve
Ai fini della configurabilità della necessità di un titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione devono considerarsi la natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione.
Ecco in sintesi i casi in cui occorre il permesso di costruire e quando, invece, no:
Non richiedono il permesso di costruire le recinzioni che si configurano come manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione, e non come un’opera edilizia permanente (come ad esempio, recinzioni in rete metalliche , sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), i quali configurano manifestazioni del diritto di delimitazione delle singole proprietà attraverso l’esercizio dello “ius excludendi alios“,
In pratica, la recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti in legno o in ferro, senza opere murarie, non richiede il previo rilascio di un titolo edilizio se avente un modesto impatto visivo tale da non comportante una permanente e apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi.
Al contrario, è necessario il titolo abilitativo edilizio quando la recinzione costituisce un’opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto del territorio, ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria.
Pertanto, la realizzazione di muri di cinta, cordoli in calcestruzzo o simili vanno assoggettati al regime della SCIA o al permesso di costruire, a seconda della loro entità e dell’impatto, per dimensioni e tipologia, che generano sull’ambiente circostante in termini di trasformazione urbanistica o edilizia.
Necessita, inoltre, di permesso di costruire la realizzazione di mura perimetrali finalizzate a delimitare uno spazio.