Ebbene, questa scorciatoia, ovvero la possibilità di adeguare gli impianti esistenti mediante l’installazione della sola protezione differenziale, non è mai stata prevista.
L’opportunità di ritenere comunque adeguato un impianto dotato di differenziale da 30 mA (e altro) ma senza impianto di terra deriva dall’art. 5 comma 8 (ultimo capoverso) del DPR n.447/91 (Regolamento di attuazione della Legge 46/90):
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Anche se l’art. 7 comma 2 della Legge 46/90 imponeva che gli impianti elettrici fossero dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Nel decreto 37/08 al comma 3 dell’art. 6 si legge:
“Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.”
La condizione di cui all’art. 6 è applicabile solo agli impianti delle unità abitative esistenti e realizzati prima del 13 marzo 1990. Tradotto: se l’impianto era già provvisto di differenziale da 30 mA al momento dell’entrata in vigore della 46/90, allora può “sopravvivere” senza modifiche. Non è quindi proponibile un adeguamento odierno, tra l’altro di impianti che dovrebbero già essere stati adeguati ai sensi della Legge 46/90, senza l’installazione del dispositivo differenziale e dell’impianto di terra.